Somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli ricreativi – Assoggettamento ad IVA – Condizioni (Cass. 16.3.2016 n. 5154)

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16.3.2016 n. 5154, deve ritenersi valido anche ai fini del presupposto soggettivo dell’IVA il disposto dell’art. 148 co. 5 del TUIR in virtù del quale non ha carattere commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni di promozione sociale, presso bar ed esercizi similari, nelle sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, purché l’attività di somministrazione di pasti risulti strettamente complementare alle attività svolte ai fini istituzionali.
Per individuare la natura tributaria di circoli e associazioni non è sufficiente considerare l’assenza di scopi di lucro, ma occorre un’indagine sull’attività svolta in concreto, nella considerazione che sono estranee all’attività commerciale dell’ente le sole prestazioni che realizzano le attività istituzionali senza alcuna specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

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