Somministrazione di alimenti e bevande – Vendite di piatti da asporto – Distinzione ai fini IVA – Utilizzo di applicazioni internet (risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 581)

Con la risposta interpello 14.12.2020 n. 581, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cessioni di alimenti e bevande preparati secondo una procedura standardizzata, effettuate nei confronti di clienti che possono acquistarli per il tramite di un’applicazione internet e ritirarli presso i locali del ristorante, costituiscono:
– servizi di somministrazione soggetti ad aliquota IVA del 10% se il relativo consumo avviene presso il ristorante;
– cessioni di beni da asporto, soggette ad IVA secondo l’aliquota applicabile a ciascun bene, se il relativo consumo avviene al di fuori dei locali dell’esercente.
L’utilizzo dell’applicazione internet, di per sé, non è sufficiente a ricondurre l’operazione tra le somministrazioni, non rientrando tra gli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualificano il servizio di ristorazione.
Nel caso specifico, mancando ulteriori servizi aggiuntivi, è ritenuta dirimente la possibilità di consumare i prodotti presso i locali del ristorante.
Si osserva, peraltro, che nel fornire tali chiarimenti l’Agenzia non sembra tenere conto delle recenti aperture mostrate dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05007 del 18.11.2020, con la quale è stata ritenuta ammissibile l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le vendite di cibi da asporto o a domicilio, ove tali operazioni costituiscano modalità integrative dell’abituale attività di somministrazione svolta dall’esercente.

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