Nel testo del Ddl. di conversione del DL 104/2020, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, per i soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali” è prevista la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento di tale esercizio (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Coloro che decidono di attivare tale facoltà di deroga, pertanto, differiscono all’esercizio successivo (2021) la quota di ammortamento non effettuata nel 2020; con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione. Inoltre, un importo corrispondente all’ammortamento differito dovrà essere imputato a una riserva indisponibile di utili ed adeguata informativa dovrà essere fornita in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale si evidenzia come i soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico.