Sospensione delle perdite di capitale e dei finanziamenti soci e rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi – Novità del DL 23/2020 (decreto “liquidità”)

Il DL 8.4.2020 n. 23 proroga all’1.9.2021 l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019, salve le disposizioni in vigore dal 16.3.2019.
Dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020 non si applicano – per le fattispecie verificate in corso degli esercizi chiusi entro tale data – gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6, 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.).
Nel bilancio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2423-bis co. 1 n. 1) c.c.) può essere operata, se sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23.2.2020, salvo l’art. 106 del DL 18/2020. La previsione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.2.2020 e non ancora approvati.
Per le operazioni di risanamento precedenti l’epidemia, è prevista la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati e degli accordi omologati con scadenza tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2021.
Nei procedimenti per l’omologazione pendenti al 23.2.2020, è possibile chiedere un termine (non prorogabile) massimo di 90 giorni per un nuovo piano ed una nuova proposta, nonché modificare i termini di adempimento (per non più di 6 mesi).
Salvi alcuni casi, sono improcedibili i ricorsi per fallimento depositati tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020 e sono sospesi i termini di cui agli artt. 10 e 69-bis del RD 267/42.
È prorogata all’11.5.2020 la sospensione dei termini per i procedimenti civili (inclusi quelli concorsual

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