Anche per il termine entro cui occorre pagare le somme intimate con accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) opera la sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 della L. 742/69, dall’1.8 al 31.8 di ogni anno, in quanto il termine per il pagamento, comunemente di 60 giorni, è legato a quello di presentazione del ricorso.
Invece, ciò non vale per le somme da pagare a seguito di cartelle di pagamento (art. 25 del DPR 602/73), intimazioni ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73) e atti di rideterminazione delle somme richieste con accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), siccome il termine è fissato in 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.
Lo stesso discorso vale per le somme intimate con avviso di accertamento/liquidazione emesso in merito a imposte indirette diverse dall’IVA (registro, successioni, ipocatastali).