Uno dei problemi caratterizzanti la sostituzione d’imposta riguarda la responsabilità del sostituito per la ritenuta applicata ma poi non versata dal sostituto.
Recente giurisprudenza ha affermato che, se le somme sono state percepite al netto della ritenuta (quindi essa è stata applicata), responsabile verso l’Erario è il solo sostituto (C.T. Reg. Milano 11.1.2016 n. 23/49/16; C.T. Prov. Torino 12.2.2014 n. 366/14/14, caso, quest’ultimo, in cui il sostituto era nel frattempo fallito).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069, non pare avere fornito opinioni in merito, in quanto ha precisato che se il sostituito riesce a dimostrare che le somme sono state erogate al netto della ritenuta (mediante documentazione bancaria) questa può essere scomputata, in armonia con la ris. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 68. Trattasi, a ben vedere, di un diverso problema, sempre riguardante la responsabilità per le ritenute ma non coincidente con quello che sembra emergere dall’interrogazione parlamentare.