L’operatività dell’art. 11-bis del DL 148/2017, che introduce la possibilità di firmare digitalmente determinati atti societari, è circoscritta ai connessi atti di “natura fiscale”. Conseguentemente, la norma non produce alcun effetto rispetto all’operatività delle procedure civilistiche prescritte per la formazione e la pubblicizzazione delle operazioni societarie, le quali non sono influenzate dall’utilizzo della firma digitale che costituisce la forma elettronica della tradizionale firma autografa cartacea che va apposta sui documenti informatici.
Così, prendendo ad esempio l’operazione di trasformazione societaria, la validità dell’atto continuerà ad essere condizionata alla forma dell’atto pubblico.