Il maxiemendamento approvato dal Senato in sede di conversione del DL 148/2017 introduce il nuovo co. 1-ter all’art. 36 del DL 112/2008 (in materia di class action e sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie).
La nuova disposizione estende la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione delle seguenti tipologie di atti:
– gli atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
– gli atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
– i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).
L’utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Al riguardo, si ritiene che la norma non sembri di per sé idonea ad incidere sulle attuali modalità di gestione dell’atto e che la sottoscrizione digitale non sia altro che una forma di redazione telematica del documento.