Con l’ordinanza 17.2.2016 n. 3036, la Cassazione ha indicato che, a fronte della contestazione della notifica della cartella di pagamento, avvenuta mediante spedizione diretta da Equitalia di raccomandata postale, l’incaricato della riscossione deve esibire soltanto l’avviso di ricevimento, e non anche matrice o copia della cartella, occorrente (assieme alla relata) nel sol caso della notifica a mezzo degli altri soggetti abilitati (messi, agenti, ecc.).
Neppure può invalidare la notifica la circostanza che sulla copia esibita in contenzioso dell’avviso di ricevimento sia illeggibile il codice della raccomandata con cui è stata spedita la cartella, atteso che è il giudice di merito che avrebbe dovuto richiedere ad Equitalia di esibire l’originale, al fine di desumere il numero apposto su di esso.