Spese anticipate in nome e per conto del cliente – Esclusione da imposizione – Oneri documentali a carico del professionista

Ai sensi dell’art. 15 co. 1 n. 3) del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Riguardo all’IRPEF, in assenza di una specifica disposizione, la circ. Agenzia Entrate 58/2001, § 2.2, ha chiarito che i rimborsi spese documentati, sostenuti in nome e per conto del cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
La documentazione della spesa consente all’ufficio di verificare che gli importi richiesti al cliente siano pari alle anticipazioni fatte. Diversamente, ove l’importo addebitato in fattura fosse superiore all’onere sostenuto, l’eccedenza non potrebbe che assumere la natura di corrispettivo (cfr., da ultimo, la ris. Agenzia Entrate 180/2001).
Tuttavia, la documentazione della spesa non è sempre necessaria: ad esempio, le somme anticipate dal professionista (es. commercialista) per conto del cliente al fine di pagare imposte e tasse costituiscono anticipazioni escluse da IVA e IRPEF indipendentemente dall’esistenza di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente medesimo. Si tratta, infatti, di spese che sono poste a carico del cliente in base ad una previsione di legge e, come tali, sono una mera partita di giro.
Inoltre, se dal mandato professionale risulta che determinati oneri sono posti a carico del committente, i relativi rimborsi non hanno natura giuridica di corrispettivo.

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