Spese di istruzione – Detraibilità delle spese sostenute

Ai sensi dell’art. 15 del TUIR per le spese di frequenza scolastica e universitaria spetta la detrazione IRPEF del 19%.
In relazione alle spese di istruzione, la detrazione si applica a quelle per la frequenza:
– delle scuole d’infanzia (“vecchi” asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
L’agevolazione si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62. Per chi frequenta scuole pubbliche, la mensa è di fatto l’unica spesa detraibile.
La detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente.
Per gli asili nido, invece, la detrazione IRPEF del 19% spetta, ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato.

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