Con la sentenza 20.7.2015 n. 3421/67/15, la C.T. Reg. Milano, sez. Brescia, ha affermato che le spese di sponsorizzazione sostenute da una società di capitali a favore di un’associazione sportiva dilettantistica non possono essere disconosciute soltanto in base alla constatazione per cui, a seguito della sponsorizzazione stessa, la società non ha ottenuto maggiori ricavi.
Risulta, quindi, errata la metodologia di accertamento utilizzata dai verificatori, in base alla quale al costo sostenuto dovevano obbligatoriamente conseguire maggiori ricavi, pena l’antieconomicità dell’operazione.
Nel caso considerato, l’inerenza del costo sostenuto è stata ritenuta legittima:
– sia in base a riscontri fattuali (l’immagine dell’impresa risultava regolarmente esposta e pubblicizzata durante tutti gli eventi sportivi dell’associazione sportiva sponsorizzata);
– sia in base alle scritture contabili (al contratto di sponsorizzazione era, infatti, seguita la regolare fatturazione da parte del soggetto sponsorizzato e il regolare pagamento degli importi fatturati).