Ad avviso della C.T. Prov. Caltanissetta 14.12.2016 n. 1233/1/16, le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Diversamente, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili ai sensi dell’art. 108 co. 2 del TUIR.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emergeva che, tanto sulle maglie degli atleti quanto nei luoghi in cui si tenevano le manifestazioni e sui manifesti delle partite, era indicato solo il logo dell’azienda, ma non veniva pubblicizzato alcun prodotto o marchio aziendale. Inoltre, la società non aveva dimostrato alcuna diretta aspettativa di ritorno commerciale derivante dall’erogazione effettuata.
Pertanto, nel caso di specie, la C.T. Prov. ha confermato l’inquadramento delle somme operato dall’ufficio in termini di spese di rappresentanza.