Cass. 6.8.2019 n. 20945 ritiene che il costo relativo alle spese per la difesa penale del presidente e amministratore della società difetta del requisito dell’inerenza e, pertanto, non essendo qualificabile come costo di operazioni sociali legittime o rientranti nell’oggetto sociale, su di esso non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA.
Tale spesa, esulando dall’ambito del mandato intercorrente tra società e amministratore, deve configurarsi come occasionale e, pertanto, i costi non possono essere trasferiti alla società.