Secondo quanto afferma la Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza 27.10.2017 n. 2971/2/17, è illegittimo l’accertamento sintetico che considera, ai fini della determinazione del reddito dell’anno 2007, sia le spese per incrementi patrimoniali effettuate negli anni successivi a quello accertato (imputando il quinto a ritroso), sia le spese gestionali di matrice statistica che il contribuente afferma di aver coperto con liberalità avute dal padre.
Con riferimento alle prime, occorre applicare la disciplina antecedente alle modifiche apportate dall’art. 22 del DL 78/2010 all’art. 38 co. 4 e 5 del DPR 600/73, in base alla quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume effettuata, per quote costanti, nell’anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti (bisogna quindi partire dall’anno accertato per poi imputare il quinto a ritroso, non dagli anni successivi; in questo senso, Cass. 12.4.2016 n. 7147).
Con riferimento alle seconde, non è possibile pretendere che il contribuente dimostri di aver utilizzato le liberalità ricevute dal padre proprio per sostenere le spese gestionali imputate dal redditometro.