La C.T. Prov. di Firenze, con la sentenza 15.4.2015 n. 421/1/15, ha sancito la deducibilità degli emolumenti corrisposti al dipendente-consigliere di amministrazione di una società di capitali, atteso che sia i compensi amministrativi, sia le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono costi della società caratterizzati da certezza ed inerenza e, pertanto, entrambi deducibili.
Nello stesso senso, si è pronunciata Cass. 25.9.2015 n. 19050, mentre in senso contrario si segnala Cass. 22.10.2014 n. 22403 (secondo la quale, non sono deducibili dal reddito d’impresa le spese per prestazioni di lavoro dipendente rese da un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, se non è compiutamente dimostrata la sussistenza di un vincolo gerarchico di tale dipendente rispetto all’organo di amministrazione della società nel suo complesso).