La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza 21.10.2015 n. 1103/26/15, ha affermato che l’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile determina l’integrale recupero dell’imposta dovuta sugli acquisti e la sanzione nella misura del 100% dell’imposta recuperata ex art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.
Secondo i giudici torinesi, non è possibile far valere la riduzione della sanzione nella misura del 50%, costituendo l’acquisto di beni oltre il limite del plafond disponibile una violazione di natura sostanziale e non una mera irregolarità formale.
Si ricorda che, qualora l’esportatore abituale si accorga di aver “splafonato”, al fine di evitare la descritta sanzione dal 100% al 200% dell’imposta può emettere autofattura e ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (circolare 12/E del 2010).