Con riguardo all’acquisto di beni e servizi da parte dell’esportatore abituale per un ammontare superiore al plafond disponibile (c.d. splafonamento), Cass. 17.1.2019 n. 1132 ha sancito che:
– la predetta indebita disapplicazione dell’imposta costituisce una violazione di carattere sostanziale, la quale non permette l’applicazione del principio di neutralità;
– il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte richiede, infatti, l’assolvimento degli obblighi sostanziali da parte del soggetto passivo, anche quando alcuni obblighi formali sono stati omessi (es. Corte di Giustizia UE 26.4.2018 causa C-81/17).
A seguito del pagamento dell’IVA accertata definitivamente, degli interessi e delle sanzioni, si rileva che il soggetto passivo può comunque esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.