La circolare Assonime 21.12.2015 n. 34 riepiloga ed esamina la disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotta dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Il nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA, ricorda Assonime, si applica alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione per le quali è stata emessa fattura a partire dall’1.1.2015.
La circolare, analizzando gli aspetti operativi dell’applicazione dello split payment e le relative difficoltà riscontrate da parte dei fornitori della Pubblica amministrazione, si sofferma, in particolare, sul complesso rapporto fra split payment e reverse charge, in quanto meccanismi alternativi di assolvimento dell’imposta. Le difficoltà si rilevano, in particolar modo, nelle ipotesi in cui l’ente pubblico effettua acquisti di beni o servizi per i quali si applica il reverse charge, destinati, tuttavia, ad un utilizzo promiscuo da parte dell’ente stesso. Considerato che spetta alla Pubblica amministrazione comunicare al fornitore la destinazione del bene, chiarendo se debba essere applicato il reverse charge (in caso di utilizzo nella sfera commerciale) o lo split payment (in caso di utilizzo nella sfera istituzionale), è ragionevole ritenere, secondo Assonime, che la non corretta fatturazione di tali operazioni da parte del fornitore, qualora dovuta alla mancata o erronea comunicazione da parte dell’ente, non comporti sanzioni a carico del fornitore, purché l’IVA sia assolta, anche se in modo irregolare. Si auspica, in proposito, un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.