L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14.6.2016 n. 75, ha affermato il principio secondo cui, laddove l’IVA sia stata versata in sede di definizione della pretesa erariale, viene meno l’applicabilità della disciplina dello “split payment” per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il sistema dello “split payment”, difatti, prevedendo che il fornitore non addebiti l’IVA in rivalsa ma che l’imposta sia trattenuta e versata direttamente dalla PA destinataria della fornitura, è funzionale a garantire la riscossione dell’imposta e a salvaguardare l’Erario dal rischio di evasione. Detto rischio viene meno nella misura in cui l’imposta sia già stata versata in sede di adesione al PVC o, comunque, in sede di accertamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, in tale circostanza il fornitore della Pubblica Amministrazione potrà addebitare la maggiore imposta derivante dalla verifica nei confronti del proprio cliente a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.