Split payment – Operazioni effettuate a monte nei confronti degli enti pubblici – Esclusione dell’esigibilità differita dell’IVA

In occasione dell’interrogazione parlamentare n. 5-06935 di ieri, 19.11.2015, in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all’economia Zanetti ha chiarito che le disposizioni di cui all’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, che consentono di differire al momento dell’incasso del corrispettivo il debito IVA derivante dalle forniture effettuate nei confronti di alcuni enti pubblici, non sono applicabili alle operazioni effettuate, “a monte”, nei confronti dei fornitori degli stessi enti.
La richiesta era stata avanzata allo scopo di tutelare le imprese consorziate che forniscono beni o servizi nei confronti del consorzio, il quale, a sua volta, non incassa l’IVA addebitata all’ente pubblico committente per effetto del meccanismo dello split payment. In tal modo, si intendeva differire l’esigibilità dell’IVA dovuta dall’impresa associata al momento in cui il consorzio avrebbe ottenuto il rimborso, scongiurando eventuali rischi in termini di liquidità.
Come ricordato da Zanetti, tuttavia, i fornitori delle Pubbliche amministrazioni per le quali si applica il meccanismo dello split payment beneficiano del rimborso in via prioritaria del credito scaturente da tali operazioni, in base al presupposto dell’aliquota media.

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