Splitpayment – Condizioni di inapplicabilità – Poteri di non sanzionabilità (circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27)

Il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27, non trova applicazione:
– con riguardo alle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge, come previsto dall’art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72;
– qualora l’acquirente sia in possesso dello status di esportatore abituale e intenda avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) inviando la dichiarazione d’intento al fornitore;
Fra gli ulteriori chiarimenti forniti dalla predetta circolare si segnalano:
– la non applicabilità della liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (art. 32-bis del DL 83/2012) in relazione alle operazioni riconducibili alla disciplina dello split payment;
– la non sanzionabilità dei comportamenti difformi, adottati prima dell’emanazione del documento di prassi sopra citato, purché l’imposta sia stata assolta anche se irregolarmente.

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