Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 14.9.2017 n. 21333) e di merito (cfr. C.T. Prov. Vicenza 7.6.2017 n. 444/1/17), non occorre provare l’inerenza delle sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, in presenza di determinati requisiti, l’art. 90 co. 8 della L. 289/2002 prevede una presunzione legale assoluta di qualificazione di tali oneri quali spese di pubblicità (in questo senso, anche circ. Agenzia delle Entrate 21/2003).
La suddetta dimostrazione deve essere resa soltanto per le spese di importo superiore.