Nel documento di approfondimento sulle srl semplificate di cui all’art. 2463-bis c.c., a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e approvato dal CNDCEC (comunicato 22.2.2016), sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle operazioni sul capitale e all’ipotesi di trasformazione.
Alla luce della normativa vigente esistono tre (sotto)tipi o tre varianti di srl, che si caratterizzano per la misura del capitale e per la possibilità di fruire di maggiore flessibilità nella costituzione e nella organizzazione della società:
– srl ordinaria, con capitale non inferiore a 10.000 euro;
– srl con capitale inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro (srl ordinaria a capitale minimo);
– srl semplificate, con capitale pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro.
La natura di varianti/sottotipi dell’unico tipo societario “srl” potrebbe determinare, in generale, in caso di passaggio dall’uno all’altro, solo una modifica dell’atto costitutivo, senza comportare una vera e propria trasformazione (con conseguente disapplicazione delle disposizioni e delle regole procedimentali di cui agli artt. 2498 ss. c.c.).
Per il CNDCEC, se si aderisce alla tesi della srl semplificata come forma societaria destinata alla fase di costituzione, qualche dubbio potrebbe riservare il passaggio alla forma finale di srl semplificata.