Stabilità occupazionale e novità per le nuove assunzioni

L’art. 1 co. 178 – 181 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha confermato anche per il 2016 la possibilità, per il solo settore privato (tutti i datori di lavoro privati, comprese le Agenzie di somministrazione e le società cooperative), di ottenere l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. La norma citata, inoltre, ha apportato alcune modifiche relative alla portata dell’incentivo, disponendo che:
-i contributi previdenziali esonerabili sono ora del 40% (contro il 100% del 2015);
-il massimale annuo da applicarsi al beneficio passa da 8.060 a 3.250 euro;
-l’esonero non sarà più triennale, ma cesserà allo scadere del secondo anno di assunzione.
L’applicazione dell’esonero contributivo è, inoltre, soggetta a limitazioni, in quanto:
-è negata ai contratti di apprendistato, di lavoro domestico ed intermittente;
-è esclusa, altresì, per i lavoratori che, nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, o che siano stati in forza (a tempo indeterminato), nei tre mesi precedenti l’1.1.2016, in aziende collegate o controllate ex art. 2359 c.c., o comunque riconducibili alla stessa proprietà.
Si segnala, inoltre, che lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Resta invariata, invece, la possibilità di accedere all’incentivo grazie alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti quali la collaborazione coordinata continuativa (anche a progetto) e la partita IVA.

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