Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 22.12.2016 n. 411501, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di costituzione delle start up innovative ai sensi dell’art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015.
In particolare, il Ministero ha evidenziato che le start up innovative costituite in forma di srl possono ricorrere alle seguenti due modalità:
– atto pubblico, con l’assistenza del notaio;
– atto elettronico privato, secondo il modello standard approvato dal Ministero. Il notaio, se richiesto, può eventualmente anche provvedere all’autentica dell’originale informatico.
Con riferimento a quest’ultima modalità di costituzione, si precisa che si tratta di una procedura semplificata alternativa, che non sostituisce quella ordinaria prevista dall’art. 2463 c.c. Pertanto, il notaio può continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di start up-srl.