Il DLgs. correttivo del Jobs Act non ha reintrodotto la possibilità di conservare lo status di disoccupazione a fronte di redditi da lavoro dipendente (fino a 8.000,00 euro) o da lavoro autonomo (fino a 4.800,00), con la sola eccezione per i redditi da lavoro accessorio, percepiti con voucher fino a 3.000,00 euro l’anno.
Inoltre, il DLgs. ha mantenuto la possibilità di sospendere detto status in caso di assunzione a tempo determinato fino a 6 mesi, mentre ha esteso la decadenza dallo status di disoccupazione e dalla Naspi anche alle ipotesi di rifiuto dell’offerta congrua, sanzione prima prevista solo in caso di mancata presentazione alle convocazioni e nel caso di più assenze dalle iniziative di politica attiva.
Attualmente, i beneficiari della Naspi devono rispettare il seguente iter:
– rilasciare la Did (Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro), unitamente alla domanda proposta telematicamente all’INPS, il quale la metterà a disposizione dei Centri pubblici per l’impiego (Cpi), fino a che non sarà istituito il sistema unico che collega l’Anpal, l’INPS e i Cpi;
– confermare il loro status, entro i 15 giorni successivi alla domanda di Naspi, cottattando il Cpi territorialmente competente, il quale determinerà il profilo del soggetto disoccupato rispetto al mercato del lavoro;
– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, che individua le misure di politica attiva a cui dovrà partecipare per non perdere la Naspi.