Il Ddl. di conversione del DL 193/2016, nella versione approvata dalla Camera, modifica radicalmente la disciplina degli studi di settore. L’art. 7-bis del decreto dispone:
– da un lato, l’introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
– dall’altro, la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento.
Rispetto al primo punto, sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze ad individuare gli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Relativamente al secondo punto, si dispone che “contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549″. In assenza di una specifica indicazione, non è chiaro se siano interessate dalla norma tutte le disposizioni relative a studi di settore e parametri, oppure – come sembrerebbe – solo quelle che specificamente ne regolano l’utilizzo ai fini dell’accertamento (ossia, l’art. 62-sexies co. 3 del DL 331/93, conv. L. 427/93, l’art. 10 co. 1 della L. 146/98, l’art. 3 co. 181 della L. 549/95 e probabilmente anche la lett. d-ter) dell’art. 39 co. 2 del DPR 600/73 sull’accertamento induttivo attivabile in caso di violazioni nella compilazione del modello studi).