La Cassazione, con la pronuncia 10.2.2016 n. 2623, ha affermato che non ha fondamento l’accertamento emesso sulla base dello scostamento dallo studio di settore applicato, qualora sia stato provato dal contribuente lo svolgimento di ulteriori attività lavorative rispetto a quella soggetta al parametro presuntivo.
Il caso specifico riguardava la posizione di un geometra che, oltre all’attività professionale esercitata in misura ridotta, svolgeva anche l’attività di amministratore di condominio.