L’art. 23 del DL 60/2024 (c.d. DL “Coesione”) riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
Le assunzioni devono riguardare lavoratrici rientranti nelle seguenti categorie:
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero non si applica alle assunzioni a tempo determinato, né ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
È richiesto che le assunzioni determinino un incremento occupazionale netto.