Le eccedenze di credito IVA, annuali e infrannuali, possono essere utilizzate alternativamente in compensazione o presentando istanza di rimborso. Le due modalità di utilizzo del credito IVA non sono allineate:
– per i rimborsi IVA, il superamento della soglia di 15.000 euro (oltre la quale è necessario il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero la prestazione della garanzia patrimoniale) va verificata tenendo conto di tutte le richieste relative al medesimo anno;
– per l’utilizzo in compensazione “orizzontale”, il superamento della soglia di 15.000 euro non richiede il visto di conformità.
Per quanto riguarda i rimborsi IVA infrannuali, è stata la circolare Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32 ad indicare che, ai fini del superamento della soglia di 15.000 euro devono essere considerate tutte le istanze/dichiarazioni presentate in relazione al medesimo periodo d’imposta.
Per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti IVA, invece, sussiste una soglia diversa per i crediti emergenti dal modello TR e quelli emergenti dalla dichiarazione annuale. L’apposizione del visto di conformità è richiesta per i soli crediti “compensati” indicati in dichiarazione, mentre l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale non richiede l’apposizione del visto di conformità (circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2010 n. 1).
Inoltre, per chi intenda compensare una parte dell’eccedenza di credito IVA e richiedere a rimborso la parte restante, deve verificare il superamento della soglia separatamente per utilizzo in compensazione e rimborso, con l’effetto che se sono richiesti 10.000 euro a rimborso e 8.000 “compensati” non sarà necessario il visto di conformità (circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014).