Sulla base della ris. Agenzia delle Entrate 41/2002, la variazione in diminuzione del super-ammortamento spetta anche per i beni ceduti nel corso dell’esercizio, per i quali l’ammortamento imputato nel Conto economico è deducibile pro-rata temporis.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha precisato che, nel caso in cui civilisticamente sia stanziata una quota di ammortamento inferiore a quella massima fiscalmente deducibile secondo le aliquote tabellari di cui al DM 31.12.1988, la deduzione della quota di super-ammortamento è comunque determinata in base all’ammortamento fiscale tabellare, anche il super-ammortamento deducibile nel periodo d’imposta in cui il bene viene alienato, in quanto sganciato dalle vicende civilistiche, dovrebbe essere determinato applicando l’aliquota tabellare sul costo di acquisto incrementato del 40%, e quindi con le stesse modalità applicate nei periodi d’imposta di possesso pieno del cespite.