La circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2020 n. 6 ha fornito le indicazioni operative per lo svolgimento del contraddittorio “a distanza” nelle ipotesi di istanza di adesione di cui agli artt. 5 e 6 co. 1 del DLgs. 218/97.
Nel caso in cui sia il contribuente a formulare l’istanza di adesione, la stessa sarà inviata all’Ufficio a mezzo PEC o email insieme al documento di identità e alla procura (se non sia già in possesso dell’Ufficio).
Il contraddittorio si svolgerà telefonicamente o in videoconferenza e dovrà essere redatto un verbale di contraddittorio da inviare successivamente alla controparte, la quale dovrà, previa sottoscrizione e apposizione di una sigla in ciascuna pagina del verbale, restituirlo all’Ufficio.
La sottoscrizione avviene sia in forma digitale sia stampando l’atto e siglandolo con successiva scannerizzazione dei fogli che lo compongono.
È preferibile perfezionare lo scambio del verbale nella stessa giornata.
Dopo l’apposizione delle firme e delle sigle, il verbale sarà protocollato dall’Ufficio, il quale dovrà farne avere copia al contribuente o al suo rappresentante.
Si ricorda che, secondo il medesimo documento di prassi, la sospensione di 90 giorni dell’art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97 si cumula con la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del DL 18/2020, nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 15.4.2020.