Cass. 2.12.2015 n. 24572 ha affermato che, negli accertamenti sulle società di capitali “ristrette” fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, tra il processo instaurato dal socio e quello della società sussiste un rapporto di pregiudizialità.
Quindi, se possibile, il processo del socio deve essere sospeso in attesa che termini quello incardinato dalla società.
La sospensione, dal punto di vista normativo, è accordata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rinvio di cui all’art. 1 del DLgs. 546/92.
Si evidenzia però che, dall’1.1.2016, entra in vigore il “nuovo” art. 39 del DLgs. 546/92 post DLgs. 156/2015, che, senza alcun rinvio al codice di procedura civile, ammette, anche nel rito tributario, la sospensione per pregiudizialità.