L’utilizzo del metodo previsionale nel calcolo degli acconti rende necessario verificare l’imposta che sarà effettivamente dovuta per l’esercizio in corso, in modo da riparametrare gli acconti stessi su tale previsione. A tal fine, occorre determinare in via anticipata e puntuale il reddito, anche considerando alcune norme fiscali di favore, qualora non venga espressamente previsto il contrario. Ad esempio, è possibile considerare la nuova deduzione IRAP, di cui all’art. 11 co. 4-octies) del DLgs. 446/97, in base al quale la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e alcune deduzioni richiamate dalla norma costituisce un’ulteriore deduzione dalla base imponibile; non è, invece, possibile tenere conto dell’incremento della percentuale per la determinazione del rendimento nozionale per la determinazione dell’ACE, pari al 4,5% nel 2015 e al 4% nel 2014; in base all’art. 1 co. 138 della legge di stabilità 2014, infatti, l’acconto dovuto per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 è determinato “utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente”.