L’art. 1 co. 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che, nella versione vigente fino al 31.12.2015, dispone l’assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del TUIR), esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).
A fronte di tale soppressione, viene introdotta la lett. c-bis) all’interno dell’art. 3 co. 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell’imposta, tra l’altro:
– i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
– i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
La relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.10.2015, chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della L. 208/2015), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano, invece, soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Le citate modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione al coniuge ed al parente in linea retta dell’IAP – Novità della legge di stabilità 2016
A norma dell’art. 1 co. 906 e 907 della legge di stabilità 2016, viene disposta l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
– del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (ovvero IAP o coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale), purché però, il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
– di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni a favore dei parenti dell’imprenditore agricolo professionale – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 sancisce l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009) ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei conviventi dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), purché già proprietari di terreni agricoli.
Si ricorda che la norma sulle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina consente ai coltivatori diretti e agli IAP, iscritti nella gestione previdenziale agricola, di acquistare i terreni agricoli pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Emendamento alla legge di stabilità 2016
Agevolazioni sulla piccola proprietà contadina estese ai familiari degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti: il coniuge e i familiari in linea retta, conviventi e già proprietari di terreni, potranno beneficiare della misura fissa dell’imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale all’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze. E’ quanto prevede un emendamento approvato martedì alla Camera.
Produttori agricoli – Cessione di bovini e suini – Aumento delle percentuali di compensazioni IVA – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl. di Stabilità 2016, approvato il 15.12.2015 in Commissione bilancio alla Camera, prevede la possibilità, per i Ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole, di adottare, entro il 31.1.2016, un provvedimento che disponga l’aumento delle percentuali di compensazione dell’IVA nella misura dello 0,7% sulle cessioni di bovini e suini effettuate dai produttori agricoli che hanno adottato il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72.
In tal modo, le percentuali forfettarie di compensazione aumenterebbero:
– dal 7% al 7,7% per le cessioni di animali vivi della specie bovina;
– dal 7,3% all’8% per le cessioni di animali vivi della specie suina.
La misura si aggiunge a quella già inserita nel Ddl. di stabilità 2016 (e anch’essa condizionata all’approvazione di un successivo provvedimento ministeriale), che prevede l’aumento della percentuale di compensazione dall’8,8% al 10% per la cessione di alcuni prodotti del settore lattiero-caseario (latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati).
Credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Applicabilità alle imprese agricole – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl di stabilità 2016, approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera, prevede che possano beneficiare del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate anche le imprese agricole.
In particolare, viene precisato che possono fruire dell’agevolazione anche le imprese attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, purché rispettino i limiti e le condizioni imposte dai regolamenti comunitari in materia di aiuti ai settori specifici.
Fondo per la sostituzione di trattori e macchinari agricoli
Il DDL stabilità 2016 dispone la creazione di un fondo destinato al finanziamento della sostituzione dei trattori o macchinari agricoli e forestali, attualmente in uso, con mezzi nuovi e dotati di una tecnologia idonea all’abbattimento delle emissioni inquinanti, dei rumori, al miglioramento della sostenibilità e rendimento delle aziende agricole. Il fondo avrà una dotazione di € 45 milioni per l’anno 2016 e di € 35 milioni a partire dall’anno 2017.
L’INAIL dovrà pubblicare sul proprio sito il bando necessario per regolamentare l’accesso ai finanziamenti entro il primo semestre di ogni anno.
Il finanziamento è destinato alle micro e piccole e medie imprese (PMI) agricole.
Il regime di esonero in agricoltura non verrà abrogato
I piccoli produttori agricoli possono tirare un sospiro di sollievo: il regime Iva agevolato non sarà cancellato dalla legge di stabilità. I soggetti con volume d’affari inferiore ai 7 mila euro continueranno dunque a godere del regime di esonero. È questa una delle novità contenute nel testo del disegno di legge stabilità 2016, approvato venerdì scorso al senato e ora al vaglio della camera.
Legge di stabilità 2016: esenzione Imu per i terreni agricoli
Il disegno di legge di Stabilità 2016, oltre a prevedere l’esenzione Imu per i terreni agricoli montani o collinari, contiene ulteriori disposizioni che esentano dall’imposta i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (a prescindere dalla loro ubicazione), i terreni ubicati nei comuni delle isole minori ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Cooperative agricole – Esclusione da IRAP a partire dal 2016 – Novità del Ddl. di stabilità 2016
In ordine all’esclusione da IRAP dei soggetti operanti nel settore agricolo, la versione del Ddl. di stabilità 2016 presentata alle Camere estende espressamente detta esclusione alle cooperative agricole e ai loro consorzi (ex art. 10 del DPR 601/73). Le prime bozze dell’articolato, invece, limitavano l’esclusione alle sole cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi.
La relazione illustrativa chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data prevista di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano pertanto soggette ad IRAP anche dal 2016, atteso che attualmente scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.