Alienazione infraquinquennale – Riacquisto di altro immobile entro un anno – Decadenza per l’accertamento

Il contribuente decade dall’agevolazione “prima casa” se cede l’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto. La decadenza è, tuttavia, impedita dall’acquisto di un ulteriore immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla vendita infraquinquennale.
Relativamente al termine triennale per il disconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 76 del DPR 131/86, la giurisprudenza, in coerenza con i principi fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza 21.11.2000 n. 1196, ha affermato che:
– in caso di cessione dell’immobile prima del quinquennio, i tre anni decorrono dallo spirare dell’anno successivo alla vendita infraquinquennale (Cass. 9.12.2008 n. 28880);
– in caso di riacquisto dell’immobile entro l’anno, i termini decorrono spirati tre anni dal riacquisto, termine entro il quale, per la prassi e la giurisprudenza, occorre adibire il nuovo immobile ad abitazione principale (ris. Agenzia delle Entrate 6.10.2003 n. 192 e Cass. 12.3.2003 n. 3608).