Per effetto di alcuni emendamenti al Ddl. di stabilità 2016, approvato dalla Camera e in attesa dell’approvazione definitiva del Senato, in merito alla facoltà di assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci, viene previsto che:
– nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 co. 1 secondo periodo e co. 5, 6, 7 e 8 del TUIR, sebbene il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (la relazione all’emendamento afferma, al riguardo, come con tale impostazione si sia voluto confermare quanto precisato in precedenza dalla C.M. 40/2002);
– in relazione alla fiscalità indiretta, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Si ricorda che analoga facoltà di estromissione è prevista per l’imprenditore individuale.
Cessione agevolata dell’immobile ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
In base all’art. 9 del disegno di legge Stabilità 2016, le società possono, in luogo dell’assegnazione agevolata, procedere a una cessione agevolata degli immobili (oltre che dei beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali) ai soci, versando, sulla plusvalenza da cessione, un’imposta sostitutiva pari all’8% per le società operative e 10,5% per quelle non operative.
La cessione non realizza una riduzione del patrimonio netto, bensì una permutazione dell’attivo patrimoniale da immobilizzato o circolante (immobili merce) a liquidità o credito verso il socio; inoltre, nella cessione, la plusvalenza è iscritta a Conto economico. Nel modello UNICO si effettua la relativa variazione in diminuzione atteso che tale plusvalenza è tassata a titolo definitivo con imposta sostitutiva.
La cessione agevolata può risultare, in alcuni casi, preferibile rispetto all’assegnazione. Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui sia necessario far uscire l’unico immobile dal perimetro sociale, a fronte di una compagine societaria formata da due soci i quali non sono disponibili ad intestarsi in comproprietà l’immobile.
Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale e assegnazione agevolata dei beni ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il Ddl. di stabilità 2016 prevede, oltre alle disposizioni relative alla cessione/assegnazione agevolata dei beni ai soci, anche la possibilità di estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. Si tratta di opportunità solo in parte alternative tra loro, posto che alcuni requisiti sono specificatamente necessari per alcune operazioni e non per altre.
Sotto il profilo soggettivo, l’estromissione riguarda l’impresa individuale, mentre le assegnazioni, cessioni e trasformazione sono destinati alle società, di persone o di capitali.
Sotto il profilo oggettivo, l’estromissione riguarda i soli beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR, mentre le società possono assegnare ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (beni merce o beni patrimonio) e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali. Per la trasformazione in società semplice, l’ente che intende trasformarsi deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati.
Si ricorda inoltre che le operazioni di cessione, trasformazione ed assegnazione devono intervenire entro il 30 settembre, mentre l’estromissione deve essere realizzata entro il 31.5.2016. Quest’ultima opzione, in base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 39/2008, si esercita con il comportamento concludente, che si concretizza nella contabilizzazione sul libro giornale e sul registro dei beni ammortizzabili, e si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione (ris. Agenzia delle Entrate n. 82/2009), ovvero con il pagamento dell’imposta sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 228/2009) dell’8%.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl. di stabilità 2016
La trasformazione agevolata in società semplice prevista dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2016 è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati nella norma (beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri).
Per tale valutazione, a rigore occorre rifarsi alle previsioni dello Statuto sociale; tuttavia, sarebbe auspicabile che si potesse guardare anche all’attività in concreto esercitata all’atto della trasformazione, per evitare modifiche statutarie finalizzate a beneficiare dell’agevolazione effettuate dalle società che hanno un oggetto sociale non immobiliare, ma che formalmente detengono solo più immobili a scopo di investimento.
Se la società ha in patrimonio beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, le plusvalenze sono assoggettate a tassazione ordinaria all’atto della trasformazione in società semplice.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il Ddl. di stabilità 2016 ripropone apposite disposizioni agevolative per l’assegnazione o la cessione di beni ai soci, nonché per la trasformazione in società semplice di società commerciali, al fine di estromettere taluni beni dal regime d’impresa a costi più ridotti rispetto a quelli che derivano dall’applicazione del regime ordinario.
Le nuove norme non riguardano solo le società di comodo, ma anche le società che non sono di comodo (per la congruità dei ricavi dichiarati o per la sussistenza di cause di esclusione o di disapplicazione). Sono, però, previste alcune limitazioni:
– l’assegnazione o la cessione riguarda solo i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa;
– i soci beneficiari delle suddette attribuzioni devono risultare tali alla data del 30.9.2015;
– la trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni “agevolabili”.