Il Ddl. di stabilità 2016 prevede, oltre alle disposizioni relative alla cessione/assegnazione agevolata dei beni ai soci, anche la possibilità di estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. Si tratta di opportunità solo in parte alternative tra loro, posto che alcuni requisiti sono specificatamente necessari per alcune operazioni e non per altre.
Sotto il profilo soggettivo, l’estromissione riguarda l’impresa individuale, mentre le assegnazioni, cessioni e trasformazione sono destinati alle società, di persone o di capitali.
Sotto il profilo oggettivo, l’estromissione riguarda i soli beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR, mentre le società possono assegnare ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (beni merce o beni patrimonio) e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali. Per la trasformazione in società semplice, l’ente che intende trasformarsi deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati.
Si ricorda inoltre che le operazioni di cessione, trasformazione ed assegnazione devono intervenire entro il 30 settembre, mentre l’estromissione deve essere realizzata entro il 31.5.2016. Quest’ultima opzione, in base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 39/2008, si esercita con il comportamento concludente, che si concretizza nella contabilizzazione sul libro giornale e sul registro dei beni ammortizzabili, e si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione (ris. Agenzia delle Entrate n. 82/2009), ovvero con il pagamento dell’imposta sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 228/2009) dell’8%.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl. di stabilità 2016 – Calcoli di convenienza
Le società che detengono beni in uso ai soci possono scegliere, in luogo dell’assegnazione degli stessi con le norme agevolative previste dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2016, la trasformazione in società semplice. Si tratta di una strada che consente alla società di non essere più soggetta alla disciplina delle società non operative.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo), al pari di quanto avviene nell’ambito dell’assegnazione; per le società che hanno rivalutato beni ai sensi del DL 185/2008, è realistico che nessuna imposta risulti dovuta, in quanto i maggiori iscritti in bilancio hanno rilevanza ai fini fiscali. È, però, dovuta l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate in sede di trasformazione.
In caso di successiva vendita dei beni immobili da parte della società semplice, il quinquennio rilevante ai fini dell’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze si computa dalla data di acquisto degli immobili da parte della società, e non dalla data della trasformazione.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Con le disposizioni contenute nell’art. 9 del disegno di legge di stabilità 2016 vengono riaperte le disposizioni per l’assegnazione agevolata di beni ai soci originariamente previste dall’art. 29 della L. 449/97, alle quali le attuali norme si rifanno.
Sulle plusvalenze che emergono in capo alla società è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8%; la misura è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due periodi d’imposta negli ultimi tre (il triennio rilevante è quello 2013-2014-2015).
Come nei precedenti provvedimenti agevolativi, è consentito determinare la suddetta plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Dovrebbe essere possibile conservare l’agevolazione anche se il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto dei beni (situazione che potrebbe manifestarsi in molti casi per gli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008).
Se sussistono riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’operazione, è dovuta un’ulteriore imposta sostitutiva del 13%.