Con il DLgs. 14.9.2015 n. 151, attuativo del Jobs Act (L.183/2014), viene in parte riformato il sistema di collocamento obbligatorio. Pur restando invariato il numero di lavoratori disabili che l’impresa è obbligata ad assumere in rapporto alle proprie dimensioni, si stabilisce che, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, a partire dall’1.1.2017, l’obbligo di assumere almeno un lavoratore disabile deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l’impresa raggiunge la soglia dimensionale (vale a dire, dalla data di assunzione del quindicesimo lavoratore dipendente). In base alle disposizioni precedenti, invece, l’obbligo sorgeva dal momento in cui l’azienda, raggiunta la soglia dimensionale, effettuava nuove assunzioni.
Lo stesso DLgs. 151/2015 prevede un potenziamento degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro a seguito dell’assunzione di lavoratori disabili, a condizione che vengano rispettati alcuni parametri in termini di incremento netto occupazionale, così come previsto dall’art. 33 del Reg. UE 651/2014.
Infine, per quanto attiene alle procedure di assunzione, viene generalizzata la chiamata nominativa dei lavoratori, mediante l’utilizzo di apposite liste per il collocamento obbligatorio, e viene istituita una “Banca dati del collocamento mirato”.