Avviamento delle società in perdita (Cass. 4.11.2015 n. 22506)

Nella sentenza 4.11.2015 n. 22506, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro da applicare in ipotesi di cessione di azienda, l’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda non può essere esclusa per il solo fatto che l’impresa abbia subito perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi.
Si ricorda, infatti, che, a norma dell’art. 51 del DPR 131/86, la base imponibile dell’imposta di registro da utilizzare in relazione ad atti che trasferiscano la proprietà di aziende, va computata con riferimento al valore venale in comune commercio dell’azienda stessa, da determinare sulla base del “valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento” ed escluse le passività.
Tuttavia – precisa la Corte di Cassazione – atteso che l’avviamento è una qualità dell’azienda e non attiene, invece, all’attività di impresa, può ben darsi che esso sussista anche ove l’azienda abbia prodotto perdite negli anni precedenti la cessione. Pertanto, l’esistenza delle perdite non basta, da sola, a legittimare l’attribuzione all’avviamento di un valore simbolico (“1 lira”, nel caso di specie).