Benefit concessi dal datore di lavoro a dipendenti e loro familiari – Disciplina applicabile – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Il Ddl. di stabilità 2016, in tema di “welfare aziendale”, amplia le esenzioni IRPEF per le somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro nei confronti della generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti (o loro familiari ex art. 12 del TUIR). Si tratta nello specifico:
– dell’esenzione da IRPEF dell’utilizzazione di opere e servizi, concessi dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, anche se previsti da disposizione di contratto, accordo o regolamento aziendale (nuovo art. 51 co. 2, lett. f) del TUIR);
– dell’esenzione da IRPEF per determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari ex art. 12 del TUIR (anche se non fiscalmente a carico), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), per la frequenza da parte dei familiari indicati all’art. 12 del TUIR di ludoteche e di centri estivi e invernali, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (nuovo art. 51 co. 2, lett. f-bis) del TUIR);
– dell’esenzione da IRPEF per le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per i servizi di assistenza ai familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR) anziani o non autosufficienti (nuovo art. 51 co. 2 lett. f-ter) del TUIR).
Va rilevato che, stando all’attuale formulazione del Ddl. di stabilità in corso di approvazione, l’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla circostanza che le erogazioni siano effettuate in esecuzione di contratti aziendali o accordi territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015.