Scade il 31.10.2016 il termine per versare, mediante il modello F24, il canone RAI 2016 (per l’importo complessivo annuale di 100,00 euro) che non sia stato addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
L’art. 3 co. 7 del DM 94/2016 dispone infatti che, in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un contratto delle tipologie addebitabili oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, il pagamento sia effettuato mediante F24.
Pertanto, sono, in primo luogo, tenuti al versamento entro fine mese i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo e che non hanno ricevuto l’addebito nelle fatture elettriche in quanto nessun componente della famiglia anagrafica è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale. È il caso, spiega l’Agenzia delle Entrate a mezzo del comunicato 26.10.2016 n. 206, del soggetto locatario di un appartamento la cui utenza elettrica sia intestata al proprietario dell’immobile.
Inoltre, sono tenuti al pagamento del canone TV mediante modello F24 i cittadini per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete elettrica nazionale, quali, ad esempio, Ustica, Tremiti, Levanzo e Favignana.
Devono altresì versare il canone tutti coloro che, sebbene siano intestatari di utenza elettrica, non hanno ancora ricevuto l’addebito in bolletta; si tratta, ad esempio, spiega il comunicato, delle nuove attivazioni e delle volture ancora in corso. Occorre altresì utilizzare il modello F24, versando la differenza, quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l’importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l’anno di riferimento.
I codici tributo da inserire nel modello (ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53) sono “TVRI” (per rinnovo abbonamento) o “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Canone RAI – Addebito errato in bolletta (FAQ Agenzia delle Entrate 8.8.2016)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 8.8.2016, una serie di risposte sul rimborso del canone TV nei casi in cui sia stato addebitato nelle fatture elettriche ma non sia dovuto.
In particolare:
– per chiedere il rimborso deve essere utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it);
– i contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal 15.9.2016, direttamente online sul sito delle Entrate o, in alternativa, inviarla tramite servizio postale con raccomandata all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate;
– nella domanda deve essere indicato uno dei cinque codici che individua il motivo della richiesta di rimborso (il numero 6 indica “altro”).
Inoltre, se il contribuente intende chiedere il rimborso del canone TV per il 2015 o per gli anni precedenti, non può utilizzare tale modello (approvato il 2.8.2016), che concerne solo i casi in cui il canone sia stato indebitamente pagato dal 2016.
Canone Rai in bolletta: le novità dopo la Legge di Stabilità 2016
Con il presente documento vi informiamo sulle novità che interessano il canone Rai. In particolare, per effetto della Legge di Stabilità per il 2016, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, il cui importo per il 2016 è pari a euro 100, diventa una voce di spesa della bolletta elettrica e si pagherà in 10 rate a partire da luglio.
Gli emendamenti alla Legge di Stabilità su assegnazione di immobili, canone Rai ed affitti in nero
Ecco i principali emendamenti approvati nella giornata di ieri:
– gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali (al 31 ottobre 2015) potranno optare, entro il 31 maggio 2016, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto;
– è prevista la nullità di ogni pattuizione volta a definire un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullità il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, potrà richiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato;
– il pagamento del canone Rai avverrà in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce la corrente elettrica. Infine viene innalzata a 8 mila euro (rispetto agli attuali 6.700 euro) la soglia di reddito per l’esenzione del canone a favore degli over 75.
Il canone Rai si pagherà in 10 rate
Il canone Rai sarà addebitato in dieci rate sulla bolletta elettrica. E per il 2016, in considerazione dei tempi tecnici necessari affinché i fornitori di energia adeguino i sistemi di fatturazione, la prima rata del canone si pagherà a partire dalle bollette successive al 1° luglio. È questa la soluzione individuata da governo e dalle relatrici della legge di stabilità.