Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In relazione alla disposizione secondo cui, al fine di poter beneficiare della riduzione della base imponibile IMU/TASI, il soggetto passivo (comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011, il MEF ha precisato che, per l’anno 2016 (annualità a cui si riferisce il nuovo adempimento tributario connesso all’agevolazione relativa agli immobili in comodato in questione), il contribuente dovrà adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro il 30.6.2017 attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
IMU – Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Novità della legge di stabilità 2016
Modificando il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011, il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in altre parole, il beneficio spetterebbe al padre proprietario dell’immobile sito in Torino e concesso in comodato al figlio che lo destina ad abitazione principale. Il padre non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile purché questo sia situato nello stesso Comune di Torino e sia dallo stesso adibito a propria abitazione principale). Il possesso di ulteriori immobili, anche a destinazione non abitativa e per quote, preclude l’accesso all’agevolazione.
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione, il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011.
Legge di stabilità 2016 e novità su Imu e Tasi
Stop a Tasi e Imu su case assegnate al coniuge. Stessa cosa per le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e alle case dei dipendenti delle forze dell’ordine. Sugli affitti a canone concordato previsto uno sconto dell’Imu. Esenzione, poi, per i comodati concessi a figli e genitori. Tuttavia, per far scattare l’esenzione occorrono tre condizioni: il contratto deve essere registrato ma la casa deve essere stata usata nel 2015 dal comodante come abitazione principale, e lo stesso comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia. Per come è iscritta l’esenzione si applicherebbe, quindi, solo alle case di chi esce dalla propria abitazione per darla a figlio o genitori e vada ad abitare in affitto o comunque in un immobile non di sua proprietà.