Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le destinano ad abitazione principale ed al ricorrere di determinate condizioni.
Sul punto l’IFEL ha pubblicato sul proprio sito internet delle risposte a quesiti che nella sostanza confermano i chiarimenti forniti dal MEF nella ris. 17.2.2016 n. 1.
Fra le precisazioni più importati l’IFEL ha ribadito che:
– nel caso in cui un contribuente, oltre alla propria abitazione principale ed a quella concessa in comodato al figlio che la utilizza a sua volta come abitazione principale site nello stesso Comune, risulti nudo proprietario di una terza abitazione, l’agevolazione spetta in quanto il nudo proprietario non è soggetto passivo dell’imposta (IMU e TASI) (risposte nn. 2 e 8);
– in caso di comproprietà dell’immobile occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni separatamente per i due coniugi. Pertanto, nel caso in cui l’immobile in comproprietà tra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta solo al comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma (risposta n. 3);
– se il comodante è proprietario di due abitazioni ed è titolare del diritto di abitazione come ex coniuge di una terza abitazione l’agevolazione non compete (risposta n. 7);
– se il comodante conduce in locazione un immobile nello stesso Comune dell’abitazione concessa in comodato l’agevolazione si applica in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste dalla norma secondo cui il comodante ed il comodatario devono avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune. Al contrario, se il comodante risiede in un altro Comune rispetto a quello dove è sito l’immobile concesso in comodato la riduzione del 50% non spetta (risposta n. 5).
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)
Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla norma contenuta nel co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale. Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Con il documento in oggetto il Dipartimento delle finanze conferma sostanzialmente le indicazioni già fornite nel corso di Telefisco 2016 e con la nota 29.1.2016 n. 2472.
Le conferme riguardano il concetto di “immobile” che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Secondo il Ministero la norma si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove questa richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
Tra le altre cose viene precisato anche che:
– l’agevolazione IMU/TASI decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella della registrazione;
– per i contratti verbali di comodato, al fine della decorrenza dell’agevolazione, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto;
– anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, nei limiti comunque fissati dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011, secondo cui “Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco
In risposta ad un quesito, il Min. Economia e finanze ha affermato che, fino all’1.3.2016, è possibile registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dall’1.1.2016 della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori. Nel caso in cui il contratto sia scritto, è obbligatorio registrarlo entro 20 giorni. Dovrebbe essere possibile tuttavia registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97; la circ. 180/E/98, infatti, ha equiparato la nozione di atto/denuncia a quella di dichiarazione.
Il chiarimento si aggiunge a quello fornito dallo stesso MEF secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi, aree fabbricabili e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione.
In pratica, quindi, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. La norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede anche soltanto lo 0,1% di una terza abitazione, l’agevolazione non spetta.
Per il MEF, poi, la riduzione al 50% della base imponibile è cumulabile con l’altra riduzione al 50% della base imponibile prevista per gli immobili storici, quindi qui lo sconto arriva al 75% dell’imposta.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016
Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Fino a giovedì 4.2.2016 è possibile registrare senza sanzioni un contratto di comodato che riporti il 15.1.2016 come data di stipula, affinché l’agevolazione IMU e TASI si possa applicare dall’1.1.2016.
Sul tema, nel corso di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle abitazioni non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta). Può ottenere lo sconto IMU e TASI, infatti, anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge il possesso di una quota di un terreno o di un negozio, per esempio, non bloccano l’agevolazione.
Rientrano anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per la disciplina dell’IMU e della TASI, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.