Locazioni abitative – Anagrafe condominiale – Registrazione da parte del locatore e comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1 co. 59, modifica l’art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i “patti contrari alla legge”, nell’ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
– di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
– una volta avvenuta la registrazione, di dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio.
Di fatto, con la novità normativa, la comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore di condominio è funzionale e collegata agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale (art. 1130 c.c. co. 6).