Le disposizioni contenute all’art. 23 del DLgs. 151/2015 introducono misure semplificative per quanto riguarda l’utilizzo in azienda di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. In estrema sintesi, l’uso di tali strumenti non è più vietato di principio, ma consentito per esigenze organizzative o produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
In particolare, la riscrittura dell’art. 4 della L. 300/70, avvenuta per volontà del citato decreto attuativo del Jobs act, ridimensiona il divieto assoluto all’unica ipotesi in cui l’utilizzo degli impianti abbia il fine “esclusivo” di controllare l’attività dei lavoratori. In base alla nuova formulazione, dunque, l’utilizzo di impianti e apparecchiature di controllo non è più un’eccezione a una regola (il divieto), ma una facoltà del datore di lavoro pur tuttavia subordinata all’osservanza di una specifica procedura. Tale procedura è, in via di principio, di tipo sindacale e, se l’accordo non è raggiunto con le rappresentanze sindacali, l’azienda può ricorrere all’autorizzazione ministeriale.
Tuttavia, la nuova disciplina stabilisce altresì che l’accordo sindacale e l’autorizzazione non sono richiesti per l’adozione di strumenti utilizzati dal lavoratore al fine di prestare attività lavorativa (computer, tablet, smartphone, eccetera) e di strumenti di registrazione di entrate e uscite. Infine, con una modifica al DLgs. 196/2003, la riforma ha previsto una specifica sanzione per l’inosservanza della nuova disciplina sugli impianti di controllo, prevedendo (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) un’ammenda da 154 a 1.549 euro oppure l’arresto da 15 giorni a un anno, con applicazione di entrambe le pene nei casi più gravi e ferma restando la possibilità, per il giudice, di quintuplicare l’ammenda (facendola quindi arrivare a 7.745 euro) qualora dovesse ritenerla inefficace negli importi ordinari, sulla base delle condizioni economiche del datore di lavoro.
Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori – Novità del DLgs. attuativo del Jobs act
Una disposizione di particolare interesse, contenuta nel decreto attuativo della L. 183/2014 (Jobs act) per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, riguarda l’ammodernamento della disciplina dei controlli a distanza, regolata dall’art. 4 della L. 300/70. In particolare, il provvedimento del Governo da una parte conferma il principio per cui tutti gli strumenti di controllo “pericolosi”, come ad esempio le telecamere, possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (oppure autorizzazione amministrativa), e poi adegua questo precetto alla attuale realtà tecnologica tramite l’esonero della procedura autorizzativa per i casi di utilizzo di tutti quegli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa, come smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita, eccetera. In altri termini, viene confermato il principio secondo cui non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, poiché tali strumenti possono essere installati solo per finalità lecite, quali esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima. Viene invece esonerata dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) l’installazione di quegli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Questi strumenti, quindi, potranno essere installati e utilizzati senza la necessità di seguire le procedure di autorizzazione ordinarie.