Con una sentenza del 16.12.2015, il Tribunale di Milano è intervenuto con riferimento al regime della prescrizione dei crediti di lavoro chiarendo come, a decorrere dall’entrata in vigore della L. 92/2012, avvenuta il 18.7.2012, anche nelle imprese rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. 300/70 il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorra solo a partire dalla cessazione del rapporto, e non invece in costanza di esso.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori part time avevano richiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate da luglio 2007, in seguito all’adozione, nei loro confronti, di un sistema di computo di talune voci retributive più sfavorevole rispetto a quello applicato ai colleghi con orario a tempo pieno. Rispetto a tale pretesa, il datore di lavoro aveva eccepito inutilmente che essa non fosse più azionabile per effetto della prescrizione quinquennale.
In merito al rigetto della tesi datoriale operata dai giudici milanesi, alcuni esperti della materia fanno osservare che, applicando il principio statuito dal Tribunale di Milano, è possibile concludere che, nel caso di diritti retributivi sorti anteriormente al 18.7.2012, la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data, per poi essere sospesa successivamente a essa e fino alla data di cessazione del rapporto, ovvero il momento dal quale tornerà a decorrere per la residua durata rispetto all’originario termine quinquennale.