Con la sentenza n. 1494 del 27.1.2016, la Cassazione ha statuito che:
– gli ostacoli al trasferimento della residenza anagrafica, purché non imputabili al contribuente, inevitabili e imprevedibili, escludono la decadenza dall’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa;
– l’agevolazione fiscale per l’acquisto in comunione spetta per l’intero acquisto e non soltanto per la quota “imputabile” all’unico coniuge residente, se l’immobile costituisce residenza della famiglia.
Più precisamente, secondo i giudici di legittimità:
– il trasferimento della residenza anagrafica rappresenta un obbligo del contribuente, salvo ostacoli nell’adempimento a lui non imputabili, imprevedibili e inevitabili, ma non costituisce ipotesi di forza maggiore l’impiego presso la base Nato, trattandosi di elemento già conosciuto al momento dell’atto;
– in caso di acquisto in comunione, per l’accesso al beneficio è sufficiente che l’immobile acquistato costituisca residenza della famiglia, anche ove uno dei coniugi non abbia posto la residenza anagrafica nel Comune.