Agenzia delle Entrate-Riscossione, in base a quanto emerge dalla stampa specializzata, ha precisato che qualora il debitore, dopo aver presentato domanda di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 193/2016, non abbia versato la prima rata o la totalità delle somme entro il 31.7.2018, trova applicazione, in via analogica, l’art. 19 co. 3-bis del DPR 602/73.
Detta norma disciplina la riattivazione della dilazione dei ruoli quando, a seguito di ottenimento della sospensiva giudiziale, il ricorso sia poi stato rigettato.
In altri termini, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
Con il versamento della prima rata, viene sospeso l’eventuale fermo delle auto (art. 86 del DPR 602/73) nel frattempo adottato.